È possibile dire “no” al vaccino anti covid-19? Cosa impone il decreto legge varato dal Governo il 1° aprile? Sarà convertito in legge? Il vaccino diventerà obbligatorio per tutti i cittadini? Chi non si vaccina sarà discriminato? C’è un modo legale per evitare la vaccinazione? È eticamente lecito rifiutare il vaccino? Quali sono i pro e i contro dei nuovi vaccini?
Queste e molte altre le domande affrontate nella puntata di ieri de “I venerdì della Bussola” dal titolo "Vaccino: si può dire no?", moderata dal direttore Riccardo Cascioli con ospiti gli avvocati Mirella Manera, Francesco Fontana dell'Associazione Iustitia in veritate e il vaccinologo Paolo Bellavite.
Vaccinarsi è un gesto altruistico, ci si vaccina per tutelare anche la salute delle altre persone: «Di salute collettiva parla la Costituzione nell’articolo 32, intendendo la salute dell’intera comunità – spiega Bellavite –. Ebbene, questa non viene garantita ipso facto dal fatto che una persona è vaccinata. Devono esserci almeno due condizioni: la prima è che il vaccino non protegga solo chi si è vaccinato, ma impedisca anche il contagio. La seconda condizione è che si raggiunga un certo livello di efficacia e copertura, interrompendo così il contagio anche di coloro i quali non sono vaccinati. Se e solo se il vaccino protegge realmente la persona, grazie ad alte coperture ed efficacia, colui che è vaccinato contribuisce a creare l’effetto gregge».
Non esistono medicinali senza effetti collaterali, dunque anche il vaccino ne ha: «La Corte Costituzionale dice che si può imporre l’obbligatorietà se c’è la previsione che il vaccino non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è assoggettato all’obbligo, salvo per quelle conseguenze che per la loro temporaneità e scarsa entità appaiono normali di ogni intervento sanitario e pertanto tollerabili – conclude Bellavite –. È tollerabile un dolore al braccio, un po’ di febbre. Non è ammissibile mettere a repentaglio la vita di una persona che per mestiere cura i malati, perlomeno la persona non può essere obbligata o ricattata».
L’avvocato Mirella Manera ricorda la relazione accompagnatoria del ddl del 1° aprile che garantisce lo scudo penale per i vaccinatori, che recita: «in un contesto caratterizzato da margini di incertezza scientifica e da un quadro in continua evoluzione».
Cosa significa? «Che siamo di fronte a vaccini nuovi, che peraltro contengono in parte OGM, per i quali è stata derogata la normativa UE in materia, vaccini ancora sottoposti a monitoraggio addizionale e sottoposti a un’autorizzazione condizionata – spiega Manera –. Se si leggono i consensi informati di questi vaccini si dice che prevengono la malattia, sembra infatti che prevengano gli effetti più gravi della malattia da covid-19, ma sembra anche che non siano in grado di prevenire l’infezione. Pertanto, quando nel comma 1 della legge si afferma che la vaccinazione è imposta per prevenire l’infezione, ciò non è un dato scientificamente provato».
E ancora, se il decreto legge dovesse essere convertito in legge entro 60 giorni, come potrà un lavoratore opporsi a questa vaccinazione obbligatoria? Quali strumenti ha a disposizione un cittadino per tutelare la propria libertà? «Il cittadino non ha la possibilità diretta di accedere alla Corte Costituzionale ma può impugnare la legge di fronte a un giudice, sollevando la questione di costituzionalità – spiegano gli avvocati Manera e Fontana –. L’ansia fa in modo che diffusamente ci si auto-convinca che di fatto questo obbligo sia già in vigore. In realtà il decreto legge non è ancora stato convertito in legge, e anche quando venisse convertito, rimane la scadenza del 31 dicembre 2021. Non dimentichiamo che circa il 70% degli infetti ad oggi è guarito senza alcun vaccino. Perché questo parametro non viene considerato? Perché non si parla delle cure domiciliari?».
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(Image by Markus Spiske from Unsplash)
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