Di seguito, le principali nuove indicazioni del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contrasto del Coronavirus. Sono valide fino all' 8 marzo.
• Sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di
carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio,
"grandi eventi", cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
• L’apertura dei luoghi di culto è condizionata
all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
• Sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, delle
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza
delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani,
ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di
formazione specifica in medicina generale nonché delle attività dei tirocinanti
delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento
di attività formative a distanza;
• Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive
di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo
svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di
allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. È
fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti in Lombardia e la
partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle altre
regioni e province;
• Sospensione delle attività di palestre, centri
sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali
di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
• Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e
private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei
candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica nonché
ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami
di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo,
e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando
l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la
pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
• Sospensione dei congedi ordinari del personale
sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a
gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello
regionale;
• Svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a
condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli
avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
• Apertura delle attività commerciali condizionata
all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti
luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di
persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali
aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di
rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
• Apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura a condizione che detti istituti e luoghi assicurino
modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali
aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro;
• Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di
degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
• Rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli
ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
• Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni,
le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture
sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati
nell’ambito dell’emergenza COVID-19.
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